Il tirocinio è un'esperienza formativa e di orientamento che prevede l'inserimento del tirocinante in azienda e l’apprendimento sul campo, facilitando il contatto con il mondo del lavoro.
E’ uno degli strumenti che la Regione Emilia-Romagna ha individuato per supportare l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani e per sostenere le loro scelte professionali.
Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Le Regioni e le Province autonome, che hanno competenza normativa nell'ambito dell’istruzione e formazione professionale, hanno competenza esclusiva anche in materia di tirocini.
Il 4 Marzo 2019 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la Legge n. 1/2019, che modifica / integra le Leggi vigenti fino a quel momento: entrata in vigore dal 1 Luglio 2019, conferma l'impianto strategico delle Leggi precedenti, e attua le "Linee guida in materia di tirocini" adottate da Governo, Regioni e Province autonome con l'Accordo Stato Regioni n. 86 del 25/05/2017.
La nuova Legge stabilisce che dal 1 Luglio 2019:
- Possono essere attivati tirocini extracurriculari per utenti che hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (Art. 1 D.L. 15 Aprile 2005, n. 76);
- Non possono essere attivati tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.
I tirocini possono avere caratteristiche diverse se:
- Il tirocinante si trova in condizioni di svantaggio (soggetti destinatari di tirocini inclusivi; iscritti L. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91; richiedenti asilo; vittime di tratta e di violenza; per le deroghe si fa riferimento alla Delibera n. 1143/2019);
- Il tirocinante si trova in stato di disoccupazione o di accesso agli ammortizzatori sociali (tirocinante sospeso o disoccupato percettore; per il disoccupato percettore saranno definiti diversamente i limiti minimi di indennità previsti).
Resta la tipologia di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, per le persone che hanno una particolare vulnerabilità e fragilità, anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, e che sono prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari (Comuni, Unioni di Comuni, Aziende Unità Sanitarie Locali - AUSL, Aziende Servizi alla Persona - ASP, Ministero della Giustizia).
Per i tirocini attivati è previsto il Servizio di Formalizzazione e Certificazione degli esiti del tirocinio, con l’eccezione dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, per i quali è possibile prevedere quale obiettivo il raggiungimento di competenze tecnico-professionali e/o competenze socio-relazionali. In caso l’obiettivo definito siano solo le competenze socio-relazionali, non viene attuato il Servizio di Formalizzazione e Certificazione degli esiti.
Con la Legge 1/2019 e i relativi provvedimenti attuativi sono definite inoltre:
- Le modalità di calcolo dell'indennità spettante al tirocinante (comprese le deroghe previste in funzione delle caratteristiche del tirocinante);
- La durata massima e minima del tirocinio, sulla base delle caratteristiche del tirocinante e del soggetto ospitante;
- Le caratteristiche ed i requisiti che devono presentare i soggetti promotori dei tirocini;
- Le caratteristiche ed i requisiti che devono presentare i soggetti ospitanti il tirocinio;
- Le modalità e le procedure di controllo attuate dall'Amministrazione Regionale nella fase di autorizzazione del tirocinio e sulle caratteristiche autodichiarate (a campione) dai soggetti coinvolti;
- L'impianto sanzionatorio per le trasgressioni alla normativa;
Per maggiori informazioni potete visitare il sito della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini